È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 la L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (il c.d. Decreto fisco e lavoro), entrato in vigore alla data del 21 dicembre 2021.

Come noto, molteplici sono gli aspetti in materia fiscale e lavoro sui quali il Decreto legge prima e la Legge poi sono intervenuti, tuttavia oggi ci concentreremo in particolare sulle misure previste dal Decreto Fiscale in tema di sicurezza sul lavoro.

Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.

Il legislatore in sede di conversione è intervenuto in definitiva su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali.

L’ampiezza dell’intervento normativo, peraltro, può leggersi come una “miniriforma” del Testo Unico, con precipuo riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra gli aspetti oggetto di revisione del Decreto Fisco-Lavoro, rientrano in primis i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare, in particolare sanciti all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

Nella legge di conversione si legge che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Sempre in riferimento all’ampiezza del provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza è doveroso rilevare che il nuovo Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, elenca tassativamente le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), e si completa con il ripristino in sede di conversione del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell’Allegato, così come illustrati dall’INL nella circolare n. 4/2021.

Infine, sempre in prospettiva di rafforzamento delle tutele prevenzionistiche il D.L. n. 146/2021 convertito in legge ricolloca l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il legislatore della “miniriforma”, infatti, riscrive i contenuti essenziali dell’art. 13 del D. Lgs. n. 81/2008 allo scopo di prevedere che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali.

In sede di conversione il Legislatore è intervenuto poi, in particolar modo, sulla figura del preposto e più nel dettaglio sugli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni attribuite allo stesso, che assume ora nel contesto di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità affianco a datore di lavoro e dirigente.

E’ stato stabilito, infatti, a seguito del provvedimento di conversione, l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività. Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

L’importanza centrale conferita dalla Legge a tale figura è ulteriormente rafforzata anche dalla previsione per cui anche in caso di appalto e subappalto i datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) hanno l’obbligo di indicare espressamente al committente il/i nominativo del soggetto/i individuato/i per svolgere le funzioni di preposto. La rilevanza di tale obbligo di designazione è confermata dalla circostanza che l’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Di indubbia importanza, infine, risultano le novità che riguardano la formazione e l’addestramento sui luoghi di lavoro. Sul punto, infatti, in relazione alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 nei quali si prevede espressamente che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire da una parte la facile e pronta individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, dall’altra la puntuale specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Altro profilo di importante novità sul tema è quello che riguarda la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza, così come stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni. 

Questa novità va ad incidere sul comma 7 dell’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza che stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro dovranno ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico su salute e sicurezza.

In merito all’addestramento si stabilisce che quest’ultimo consisterà in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.

Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi. A rinforzare tale previsione la miniriforma porta con sé l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

A conclusione è doveroso rilevare che, ferma restando l’indiscutibile necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, la novellata disciplina ha il limite di non tenere in debita considerazione le differenti caratteristiche e i differenti profili di rischio delle diverse realtà aziendali. Infatti, mentre la mancata predisposizione di uno degli adempimenti elencati comporterà nel concreto un diverso grado di gravità effettiva a seconda della pericolosità dell’attività esercitata dall’impresa, la sanzione prevista è una ed eguale per tutti.